Indicazioni da seguire per il tuo appuntamento
Arrivare puntuali all’appuntamento così da non creare assembramenti in prossimità degli accessi.
Seguire le indicazioni degli addetti, finalizzate a comporre file ordinate e rispettose delle distanze di sicurezza.
Ove il personale preposto alla sicurezza lo richieda, è necessario sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea, tramite termoscanner e prendere visione del regolamento di trattamento dei dati ai fini della tutela della Privacy, affisso all’entrata della sede o sul sito dell’organizzazione all’indirizzo www.cgil.milano.it
Indossare i dispositivi di protezione indicati dall’addetto all’accoglienza.
Rispettare la distanza di sicurezza dalle altre persone (almeno un metro) anche all’interno della sede.
Regolamento per la tutela della Privacy
Con riferimento alla rilevazione della temperatura di utenti e lavoratori
Inserito, come parte integrante, nel Protocollo anti contagio da Sars-Cov-2
(redatto ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del Dpcm 11 marzo 2020)
della Camera del Lavoro di Milano e degli enti-categorie (aderenti all’Accordo quadro del 6 febbraio 2020)
a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Dipartimento Organizzazione
Premessa
L’introduzione della rilevazione della temperatura di utenti e lavoratori, da effettuarsi prima dell’accesso degli stessi, nelle sedi della Camera del Lavoro di Milano, è ritenuta necessaria al fine di evitare che soggetti sintomatici frequentino i luoghi dove opera il personale della stessa e degli enti e categorie afferenti, nonché degli utenti dei servizi da essi forniti.
Tale controllo permette, in questa delicata fase di ripresa, di contribuire al contenimento del contagio e, di conseguenza, alla tutela della salute della collettività.
Si ritiene inoltre che tale misura abbia un effetto positivo, sia sugli utenti che sui lavoratori, teso a rassicurarli sulla situazione igienica dei luoghi oggetto del provvedimento.
Articolo 1: soggetti abilitati alla rilevazione della temperatura e alla conseguente tutela della Privacy
Il controllo della temperatura corporea dei dipendenti è riservata al Medico competente, il quale può disporla, tramite Termoscanner, in dotazione ai luoghi di lavoro, oggetto del presente documento, per il tramite di personale (preferibilmente Addetti al Primo Soccorso ai sensi del Dlgs 81/2008) adeguatamente formato, incaricato e tenuto, per lui, al rispetto del segreto professionale.
Articolo 2: divieto di registrazione del dato acquisito
È vietato identificare l’interessato al controllo. In caso di superamento della temperatura di 37,5°, la persona sarà invitata dall’addetto a rientrare al proprio domicilio e a contattare il medico curante. Sarà quest’ultimo a certificare l’assenza, in caso si tratti di un dipendente, ed è obbligo del lavoratore l’invio del certificato al Datore di lavoro.
Articolo 3: obbligo di fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali
Il presente regolamento verrà notificato ai dipendenti e ai collaboratori, unitamente al Protocollo anti contagio, per email. Lo stesso sarà affisso all’entrata dei luoghi di lavoro. Gli addetti al controllo degli accessi inviteranno utenti, fornitori e ospiti occasionali, a prenderne visione.
Articolo 4: obbligo di definizione di adeguate misure organizzative per proteggere i dati raccolti
I soggetti, individuati dal Medico competente e preposti alla rilevazione della temperatura di chi accede alle sedi della Camera del lavoro di Milano, verranno debitamente autorizzati dal Datore di lavoro e formati al trattamento dei dati.
Articolo 5: divieto di diffusione o di comunicazione a terzi dei dati raccolti
È vietata la diffusione o la comunicazione a terzi dei dati raccolti, a eccezione di specifiche previsioni normative future che saranno comunque oggetto di revisione del presente regolamento.
Articolo 6: obbligo di garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore
La misurazione della temperatura, così come l’eventuale allontanamento, dovuto al superamento della soglia di temperatura, avverranno alla sola presenza dell’incaricato alla rilevazione. Il Piano delle emergenze prevede inoltre che, in caso il lavoratore, durante l’attività lavorativa, o l’utente, o l’ospite che si trovi all’interno della sede, sviluppi febbre e/o sintomi di infezione respiratoria, sia isolato dagli eventuali presenti, dall’Addetto alle emergenze, in attesa dei soccorsi esterni.
Articolo 7: vigenza del presente regolamento
Il presente regolamento verrà attuato a partire dal 6 maggio 2020 e verrà applicato fino al termine dello stato di emergenza.