Il Patronato INCA CGIL di Milano assiste tutti i cittadini che debbano presentare istanze per ottenere prestazioni legate al sistema di sicurezza sociale esistente nel nostro Paese.
L’INCA fornisce ogni tipo di informazione e consulenza avanzata a tutti i lavoratori che debbano verificare la posizione assicurativa in relazione a qualsiasi evento della propria vita lavorativa.
Oltre che delle pensioni per lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico, l’INCA si occupa della tutela e difende i diritti dei lavoratori infortunati sul lavoro o che contraggono malattie professionali.
Compito del patronato è anche assistere i cittadini per ottenere prestazioni assistenziali sia legate ad uno status invalidante che alla mancanza di redditi. Inoltre il patronato INCA si occupa di tutte le cosiddette “prestazioni temporanee”, come le tutele per la maternità e paternità o quelle relative alla malattia generica o specifica, e di tutto il sistema degli ammortizzatori sociali e del sostegno al reddito.
Infine, l’INCA svolge attività di consulenza sul rinnovo dei permessi di soggiorno e istanze di ricongiungimento familiare per i cittadini migranti.
I NOSTRI SERVIZI
- Pensione e contribuzione (per lavoratori privati, del pubblico impiego, autonomi e liberi professionisti)
- Ammortizzatori sociali
- Tutela delle invalidità civili
- Tutela dell’handicap e delle disabilità
- Tutela della maternità e paternità
- Rinnovo dei permessi di soggiorno
- Infortuni sul lavoro, malattie professionali
- Assegno sociale
- Tutela della malattia
- Assegno Unico Universale Figli
Il Servizio di Consulenza Pensioni è lo Sportello di INCA CGIL Milano per tutelare e dare consulenza a tutte le lavoratrici e i lavoratori in tema previdenziale.
Il servizio è rivolto sia a dipendenti privati iscritti all’INPS FPLD (Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti) e ai Fondi Speciali INPS sia alle lavoratrici e ai lavoratori impiegati nei settori del Pubblico Impiego (Enti Locali, Sanità, Stato, Scuola, Ex-Aziende Municipalizzate, ecc.), agli iscritti al fondo Ex Ipost e Fondo Ferrovie sia, infine, ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni dei Commercianti, Artigiani e Coltivatori diretti dell’INPS e a tutti i lavoratori parasubordinati e i liberi professionisti iscritti alla gestione separata dell’INPS.
Quindi, lavoratrici e lavoratori di tutte le categorie possono rivolgersi a INCA CGIL Milano per:
- Consulenza in materia di accesso al pensionamento (diritto e requisiti) per tutte le forme di accsso a pensione (anzianità, vecchiaia, “quota100”, opzione donna, ecc.);
- Calcolo e Verifica anzianità contributiva;
- Compilazione e invio telematico delle domande (pensione, riscatti, ricongiunzioni, versamenti volontari, variazione dati pensione, reversibilità, ecc…)
- Consulenza e Assistenza in materia di assegno/pensione di invalidità.
- Consulenza e Assistenza in materia di riscatti periodo di studio, contribuzione figurativa, maternità , servizio militare, contribuzione volontaria, omissioni contributive, etc…
- Controllo e Calcolo TFR/TFS (solo per i dipendenti pubblici)
Per la presentazione delle domande di pensione (anzianità, vecchiaia, invalidità e reversibilità ecc..) invitiamo i lavoratori a presentarsi presso i nostri uffici dove potranno essere assistiti e tutelati gratuitamente.
Gli ammortizzatori sociali sono un complesso di misure e prestazioni a sostegno del reddito dei lavoratori che si trovano nella condizione di disoccupati o sospesi dal lavoro. L’INCA assiste gratuitamente i lavoratori in tale condizione, in tutte le fasi, al fine di ottenere la prestazione che spetta di diritto, dall’assistenza alla compilazione della modulistica fino all’assistenza in fase di contenzioso.
Le prestazioni più frequenti sono la NASPI e la DISCOLL:
NASPI – Nuova Assicurazione Sociale Per l’Impiego.
Hanno diritto alla Naspi tutti i lavoratori dipendenti privati (compresi gli apprendisti, ma salvo i lavoratori agricoli) che abbiano perso il lavoro involontariamente e i lavoratori delle pubbliche amministrazioni con contratto a tempo determinato.
Requisiti:
- stato di disoccupazione involontario;
- almeno 13 settimane di contribuzione da lavoro dipendente nei quattro anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro (se negli ultimi 12 mesi precedenti l’evento per cui si richiede la NASpI il lavoratore ha dato le dimissioni volontarie da un altro rapporto di lavoro a tempo indeterminato, tale requisito deve essere maturato successivamente a queste dimissioni volontarie).
Stato di disoccupazione involontaria:
Lo stato di disoccupazione involontaria può essere determinato da:
- licenziamento;
- dimissioni per giusta causa (mancato pagamento delle retribuzioni, molestie sessuali su luogo di lavoro, mobbing,…);
- dimissioni durante il periodo protetto di maternità (da 300 giorni prima della data presunta del parto al compimenti di un anno di età del figlio) o paternità (se il padre ha fruito del congedo di paternità obbligarorio);
- risoluzione consensuale a seguito di procedura obbligatoria di conciliazione di fonte alla Direzione Territoriale del Lavoro (procedura obbligatoria di conciliazione prevista dall’art. 7 l. 604/1996 come mod. dall’art. 1 c. 40 l. 92/2012)
- risoluzione consensuale a seguito di rifiuto di proposta di trasferimento del luogo di lavoro oltre 50 km o 80 minuti con i mezzi pubblici dalla residenza dal lavoratore.
Domanda: la domanda di Naspi va inoltrata all’Inps in via telematica entro 68 gg. dalla data di cessazione del rapporto di lavoro pena la decadenza.
Misura: la Naspi sarà il 75% della propria retribuzione media degli ultimi quattro anni. L’indennità verrà ridotta progressivamente mese per mese del 3% a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione.
Durata: la prestazione dura per un periodo pari alla metà delle settimane lavorate negli ultimi quattro anni escludendo dal computo le settimane che hanno già dato diritto ad un’altra Naspi.
DIS-COLL
La DIS-COLL è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi e a quelli a progetto iscritti in via esclusiva alla Gestione separata dell’Inps, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Dal 1°luglio 2017, l'indennità è stata stabilizzata ed è riconosciuta anche agli assegnisti di ricerca, i dottorandi e i titolari di borsa di studio.
Requisiti:
- stato di disoccupazione al momento di presentazione della domanda;
- essere in possesso di almeno un mese di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente la data della fine del rapporto di lavoro.
Misura: la DISCOLL è pari al 75% del reddito medio mensile che è calcolato rapportando il reddito imponibile ai fini previdenziali derivante da rapporti di collaborazione dell'anno in cui si è verificata la cessazione dell'attività lavorativa e dell'anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione o frazioni di essi presenti fino ad un reddito medio pari o inferiore a € 1.392,89 (per il 2025, soglia annualmente rivalutata in base alla variazione dell'indice ISTAT dell'anno precedente). Se il reddito medio è superiore, il 75% è corrisposto fino a € 1.392,89 ed è incrementato di un'ulteriore somma pari al 25% della differenza del reddito medio e l'importo di € 1.392,89 comunque per un importo massimo di prestazione pari a € 1.562,82 per l'anno 2025.
Dal primo giorno del quarto mese di percezione la prestazione è ridotta progressivamente del 3% al mese.
Durata: la DIS-COLL è corrisposta per un numero di mesi pari alla metà dei mesi della durata dei rapporti di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio, presenti nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno precedente in cui si è rimasti disoccupati, per un massimo di 6 mesi. Per il calcolo della durata della DIS-COLL sono esclusi i periodi in cui il lavoratore/trice abbia già percepito la prestazione. I periodi di fruizione della DIS-COLL non sono coperti da contribuzione figurativa, perciò non concorrono al raggiungimento dei requisiti pensionistici.
Domanda: la domanda va presentata all’INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla fine del rapporto di lavoro. L’indennità spetta a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e in ogni caso non prima dell’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
Per inoltrare la domanda di invalidità civile è necessario presentarsi all’ Inca muniti di certificato medico compilato dal medico curante, carta d’ identità, codice fiscale, tessera sanitaria e codice fiscale del coniuge.
L’ Inca offre un servizio di consulenza e assistenza relativo alla compilazione di tali domande e al riconoscimento dello stato di handicap previsto dalla Legge 104 / 92.
Per coloro che ottengono un riconoscimento che và dal 74% al 99% è previsto un assegno mensile di assistenza ( salvo requisito reddituale ). Per coloro che hanno invece un riconoscimento del 100% è prevista la pensione di inabilità ( anche questa prestazione è concessa se sussiste requisito reddituale). Per coloro che invece non sono in grado di deambulare e di svolgere gli atti quotidiani della vita è previsto un assegno di accompagnamento. La procedura per ottenerlo è la medesima della richiesta di invalidità civile.
Il riconoscimento dello stato di handicap grave ( art. 3, c. 3 L. 104 / 1992 ) consente all’ invalido stesso o ai suoi familiari di poter usufruire di permessi retribuiti per cure o assistenza. La procedura di riconoscimento viene solitamente avviata contestualmente alla richiesta di invalidità civile.
Attraverso la stessa procedura è possibile chiedere prestazioni riguardanti ciechi civili, sordomuti e minori di anni 18 affetti da gravi patologie.
La Legge n. 104/1992, integrata e modificata nel 2000, costituisce la norma fondamentale alla base dei diritti alle agevolazioni nel rapporto di lavoro, con la finalità di assistenza ai disabili. In particolare, sono destinatari della norma i lavoratori dipendenti che siano:
- genitori, anche adottivi o affidatari, di bambini portatori di handicap in situazione di gravità, purchè non ricoverati a tempo pieno presso istituti specializzati;
- conviventi con parente o affine entro il terzo grado portatore di handicap in situazione di gravità, purchè non ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati;
- portatori di handicap in situazione di gravità.
Successivamente sono intervenute altre norme: in particolare la Legge n. 53/2000 ha esteso le tutele già previste dalla legge del 1992, mentre l’articolo 80 della legge 388/2000 ha introdotto il congedo retribuito per gravi motivi familiari, istituto ripreso dall’articolo 42 comma 5 del Decreto legislativo n. 151/2001.
Condizione indispensabile per accedere al diritto alle agevolazioni, è il possesso da parte del soggetto disabile da assistere oppure che lavora, della certificazione di grave handicap. La situazione di gravità e’ accertata dalla ASL territorialmente competente alla quale si deve inviare una richiesta su modulo predisposto dalla stessa ASL. L’INCA oltre a patrocinare tutte le pratiche per l’ottenimento delle prestazioni, assiste gratuitamente i lavoratori per le fasi di ricorso amministrativo con il supporto della consulenza medico-legale.
Il Patronato INCA offre gratuitamente assistenza e tutela per accedere a tutte le prestazioni legate all’evento maternità o adozione. Oltre alla consulenza in fase di domanda della prestazione IN VIA TELEMATICA, il patronato interviene anche in fase di ricorso o eventuale contenzioso qualora si verificassero le condizioni. I servizi legati alla tutela della maternità e paternità sono i seguenti:
Congedo di maternità/paternità
L’indennità per congedo di maternità per i lavoratori dipendenti, pari all’80% dello stipendio, consiste in quella che era l’astensione obbligatoria, individuata in cinque mesi (due mesi precedenti alla data presunta del parto e tre mesi successivi).
La lavoratrice può iniziare il periodo di astensione obbligatoria fino ad un mese dalla data presunta del parto e protrarre in questo modo per i quattro mesi successivi alla nascita del bambino, a patto che la scelta sia confermata dal punto di vista medico specialistico in modo da non arrecare pregiudizio alla salute della madre e del nascituro. In caso di parto prematuro, è previsto il recupero del periodo non goduto di astensione obbligatoria.
Per quanto riguarda i genitori adottivi, l’assenza è consentita per i cinque mesi successivi all’effettivo ingresso del minore in famiglia. Nel caso, invece, di adozione internazionale il congedo può essere fruito anche prima dell’ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all’estero richiesto per l’incontro con il minore e gli adempimenti relativi al procedimento di adozione; anche in tale caso comunque il congedo deve essere fruito entro i 5 mesi successivi all’ingresso del minore in Italia.
Per quanto concerne l’affidamento in caso di adozione nazionale, fermo restando il periodo massimo di 3 mesi spettanti, viene elevato a 5 mesi dal momento dell’affidamento il periodo entro il quale il congedo deve essere fruito.
E’ previsto anche il congedo di paternità, consistente nel periodo di tre mesi successivi al parto, solo nei seguenti casi: a) morte o grave infermità della madre; b) abbandono del figlio da parte della madre; c) affidamento esclusivo al padre.
I contributi figurativi per congedo di maternità/paternità sono utili al diritto ed alla misura piena di tutte le prestazioni pensionistiche.
Congedi parentali
L’indennità per congedo parentale, pari al 30%, spetta per i lavoratori dipendenti alle seguenti condizioni
- L’astensione (congedo parentale) può essere fruito da entrambi i genitori e può essere esercitato entro gli otto anni di vita del bambino per un periodo massimo non eccedente gli undici mesi complessivamente. L’indennizzabilità del periodo dipende dalle condizioni richieste dal lavoratori e verrà verificata dall’operatore INCA che fornisce la consulenza
- Per la madre: spetta un periodo, anche frazionato, non superiore ai sei mesi
- Per il padre: spetta un periodo, anche frazionato, non superiore ai sette mesi
- Per un solo genitore: spetta un periodo, anche frazionato, non superiore ai dieci mesi
Per i genitori di figlio portatore di handicap, è possibile prolungare il congedo parentale fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. In caso di adozione o affidamento il congedo parentale può essere fruito come diritto entro 8 anni dall’ingresso del minore in famiglia, qualunque sia la sua età e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età. L’indennità per i periodi di congedo parentale, pari al 30 per cento della retribuzione, è previsto per una durata massima di 6 mesi tra ambedue i genitori.
Permessi giornalieri
I permessi orari o giornalieri sono fruibili per ogni giornata lavorativa, per allattamento, entro un anno di vita del bambino. Esse sono di 2 ore giornaliere se l’orario di lavoro è superiore a 6 ore, altrimenti 1 ora al giorno.
I periodi di riposo giornaliero per allattamento nei casi di parto plurimo, sono raddoppiati. Inoltre i permessi possono essere fruiti anche dal padre in alternativa alla madre.
Per i riposi giornalieri per allattamento è prevista la copertura figurativa fino al limite del 200% dell’importo dell’assegno sociale con possibilità di integrazione mediante riscatto o versamenti volontari.
I genitori di bambini adottati o dati in affidamento, hanno diritto a una o due ore di riposi giornalieri dal lavoro (due, se l’orario giornaliero è superiore alle sei ore; una, se è inferiore alle sei ore), entro il primo anno dall’ingresso del bambino nella nuova famiglia.
Assenza per malattia del figlio
Sono fruibili alternativamente dalla madre o dal padre lavoratori dipendenti:
- senza limiti di tempo entro il terzo anno di vita del bambino. In caso di adozione, senza limiti di tempo entro il sesto anno di vita del bambino. La retribuzione figurativa risulterà piena.
- Sono inoltre fruibili per cinque giorni all’anno per malattie del figlio tra il terzo e l’ottavo anno di vita. Per quanto riguarda le adozioni, nel caso in cui l’ingresso in famiglia riguarda un bambino tra i sei e i dodici anni, il periodo è fruibile entro tre anni dall’ingresso del minore. In questi casi è prevista una copertura figurativa nei limiti del 200% dell’importo dell’assegno sociale.
Contribuzione figurativa per lavoratori nel sistema contributivo
Per coloro che hanno cominciato a contribuire all’ente previdenziale dopo il 31.12.1995 e quindi rientranti nel sistema contributivo, è previsto il diritto all’accredito figurativo pieno dei seguenti periodi:
- assenza dal lavoro per educare e assistere i figli fino alla data del compimento dell’età di sei anni, in ragione di centosettanta giorni per ciascun figlio
- assenza dal lavoro per assistere i figli dai sei anni di età in poi, portatori di handicap grave, per la durata di venticinque giorni complessivi all’anno, nel limite totale di 24 mesi complessivi nell’arco dell’intera vita lavorativa
Assegno di maternità Comune / Stato
Per i bambini nati a partire dal 1 gennaio 2001, o entrati dalla stessa data nella famiglia anagrafica della donna che li riceva in adozione o in affidamento preadottivo viene concesso un assegno.
L’importo dell’assegno di maternità dello Stato per il 2013 è pari a € 2.059,43.
E’ richiesto il requisito contributivo pari a 3 mesi di contribuzione tra i 18 o i 9 mesi precedenti il parto.
L’importo dell’assegno di maternità dei comuni per il 2013 è pari a Euro 334,53 per cinque mensilità e quindi a 1672,65 euro
L’assegno è diretto alle cittadine italiane o comunitarie o extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno che non fruiscano o non abbiano diritto a nessuna prestazione previdenziale o economica di maternità.
L’assegno di maternità del Comune spetta a condizione che i redditi ed i patrimoni posseduti dal nucleo familiare della madre al momento della data della domanda di assegno non superino il valore dell’Indicatore della Situazione Economica (ISE) applicabile alla data di nascita del figlio (ovvero di ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria).
Il padre, naturale adottivo o affidatario preadottivo, può ricevere l’assegno in via esclusiva in caso di decesso della madre, di abbandono del figlio da parte della madre se il minore rientra nella sua famiglia anagrafica.
L’assegno in caso di parti o adozioni multiple si moltiplica, secondo il numero dei figli nati o adottati.
La domanda va presentata, nel caso di assegno di stato, alla sede Inps di competenza; nel caso di assegno del comune presso il comune di residenza. Entrambe vanno presentate entro 6 mesi dalla nascita o dall’ingresso nella famiglia anagrafica della madre adottiva.
Dal 2006 il Patronato INCA si occupa delle procedure per il rilascio e il rinnovo dei documenti di soggiorno ai cittadini stranieri e (da circa un anno dopo) di quelle per il ricongiungimento familiare. La scelta di trasferire una parte delle competenze degli Uffici Immigrazione all’INCA è avvenuta nell’ottica di una integrazione tra Servizi CGIL finalizzata al miglioramento del servizio offerto, ad una semplificazione delle procedure e alla riduzione dei tempi di erogazione dei titoli di soggiorno.
Compito dell’INCA è di assistere e tutelare i lavoratori stranieri relativamente allo specifico tema dei titoli di soggiorno e delle procedure a ciò inerenti, nell’ambito della tradizionale opera di tutela individuale già agita dal Patronato nei confronti dei lavoratori tutti.
Tale compito si estrinseca nell’attività di assistenza alla compilazione della domanda, nella individuazione dei documenti da allegarvi e nella sua trasmissione telematica (resta a carico del richiedente la spedizione della domanda, compilata e rilasciata dal Patronato, tramite gli sportelli di Poste Italiane a ciò abilitati).
L’INCA tutela i cittadini immigrati seguendoli nell’iter burocratico per il riconoscimento del diritto al soggiorno, anche predisponendo attività di contenzioso sia amministrativo che legale – in presenza dei presupposti ed in raccordo con il Dipartimento Immigrazione – nei casi di illegittimità di provvedimenti emessi dalle Autorità istituzionalmente preposte (Questura, Prefettura, Ministero dell’Interno).
L’INCA assiste e tutela gratuitamente tutti ilavoratori che subiscono un infortunio sul lavoro o contraggono una malattia di origine professionale. Il servizio si articola in diverse fasi, la prima prevede la presentazione dell’istanza presso l’INAIL, attraverso la consulenza dei nostri operatori.
Un ulteriore passaggio si verifica in caso di contenzioso, attraverso la consulenza di parte di medici legali e avvocati convenzionati con il Patronato INCA. Di seguito tutti i servizi erogati dal settore infortuni e malattie professionali:
Richiesta di indennità temporanea assoluta
E’ l’ indennità che viene corrisposta ai lavoratori dipendenti e parasubordinati che hanno subito un infortunio sul lavoro. Il lavoratore che subisce un infortunio sul lavoro deve recarsi immediatamente al Pronto Soccorso e consegnare il certificato medico che gli viene rilasciato, al datore di lavoro, il quale deve provvedere entro 48 ore ( 24 ore se si tratta di infortunio mortale ) dall’ evento a denunciare l’ infortunio all’ Inail e ad inviare il primo certificato. I certificati relativi alla continuazione dell’ infortunio possono venire rilasciati dal medico curante oppure dall’ Inail competente per residenza. L’ indennità temporanea viene sempre pagata dal 4° giorno successivo all’ infortunio nella misura del 60 % o del 75 %, a seconda che l’ infortunio duri meno o più di 90 giorni, dei dati retributivi che vengono comunicati dal datore di lavoro all’ Inail al momento della denuncia di infortunio. L’ indennità temporanea viene pagata dall’ Inail tramite assegno bancario intestato al lavoratore oppure viene anticipata dal datore di lavoro in busta paga. Solo per i lavoratori dipendenti il restante 40 % verrà integrato da parte del datore di lavoro in busta paga.
Valutazione del danno biologico
Al termine dell’ infortunio, l’ Inail valuta il danno permanente residuato al lavoratore e , a seconda dell’ entità del danno, liquida al lavoratore un indennizzo in capitale o una rendita vitalizia.
L’ Inail liquida a partire dal 6 % fino al 15 % un indennizzo in capitale stabilito da tabelle di legge; a partire dal 16 % in poi viene liquidata una rendita vitalizia. ( D.Lgs. 38/2000 ).
Il Patronato Inca offre ai suoi assistiti un servizio di consulenza medico – legale gratuita finalizzata alla proposizione di ricorsi avverso i provvedimenti adottati dall’ Inail. Coloro che intendono usufruire di questo servizio, devono presentarsi al Patronato con il provvedimento dell’ Inail e la documentazione medica relativa all’ infortunio ( accesso al Pronto Soccorso, cartelle cliniche, ecc. )
Dopo un primo colloquio finalizzato a chiarire quali sono le esigenze e la domanda posta dall’ assistito, verrà fissata una visita medico – legale con un nostro consulente medico che verificherà la sostenibilità del ricorso. Successivamente alla presentazione del ricorso presso la sede Inail competente, l ‘Inail deve convocare una visita medica collegiale in cui sarà presente l’ assistito, il medico Inail e il medico del Patronato chiamato a svolgere la funzione di medico di parte.
Riconoscimento di malattia professionale
Il Patronato Inca si occupa del riconoscimento di malattie professionali. Il lavoratore che ritiene di essere affetto da patologie causate dall’ attività lavorativa svolta, deve presentarsi al Patronato con la documentazione medica probante la patologie. Verrà chiesto al lavoratore l’ anamnesi lavorativa, le mansioni svolte per quanto tempo e in quali periodi. Successivamente verrà fissata una visita con il nostro consulente medico per accertare l’ entità di danno biologico da richiedere all’ Inail. Va detto che in questo tipo di pratiche è molto difficile provare il nesso causale, cioè provare che l’attività lavorativa abbia svolto un ruolo causale o concausale nella genesi della malattia professionale. Il lavoratore ha infatti l’ onere della prova, perciò è fondamentale che il lavoratore sia preciso nel riferire l’ anamnesi lavorativa.
Rendita ai superstiti
La consulenza e l’ assistenza vengono fornite anche per le prestazioni previste per i superstiti di lavoratori deceduti per infortunio mortale o per malattia professionale.
Revisione rendita per infortunio o malattia professionale
L’ assistenza medico legale del Patronato fornisce un servizio di consulenza medica finalizzata a verificare le revisioni predisposte dall’Inail e consiglia il lavoratore titolare di rendita sull’ opportunità di proporre revisione qualora ritenesse di essersi aggravato. L’ Inail infatti predispone visite di revisione per titolari di rendita da infortunio o malattia professionale. Tali visite sono predisposte al 4 ° , 7° e 10 ° anno dalla costituzione della rendita. Il lavoratore, attraverso il Patronato ha la possibilità di verificare se la valutazione dell’ Inail è corretta.
Indennizzo ex L. 210 / 92; Indennizzo ex L. 229/05
Attraverso la consulenza medico legale del Patronato Inca esiste anche la possibilità di usufruire di un servizio finalizzato ad ottenere gli indennizzi previsti per legge per coloro che sono affetti da gravi patologie causate dal contagio da trasfusioni o emoderivati. L’ assistenza e la consulenza vengono fornite anche per l’ ottenimento delle prestazioni previste per i superstiti.
L’assegno sociale spetta ai cittadini italiani (con effettiva e abituale residenza in Italia) che abbiano compiuto i 65 anni e che si trovino nelle condizioni reddituali previste dalla legge.
Sono equiparati anche i cittadini extracomunitari in possesso di carta di soggiorno.
L’assegno non e’ reversibile.
L’erogazione dell’assegno sociale avviene a domanda e decorre dal mese successivo a quello della richiesta.
Il reddito da considerare è quello esclusivamente coniugale o personale se il richiedente non è coniugato, dell’anno solare di riferimento
Il patronato Inca tutela i lavoratori che si assentano dal lavoro a causa di una malattia garantendo loro quanto previsto dall’articolo 2110 del codice civile e la Costituzione (art. 38) che sostiene che ai “lavoratori vengano garantiti i mezzi adeguanti alle loro esigenze di vita in caso di malattia” Difatti i lavoratori dipendenti con qualifica di operai salariati e categorie assimilate percepiscono durante l’assenza dal lavoro per malattia un’indennità economica erogata dall’Inps, ma anticipata dal datore di lavoro.
Tutti gli impiegati invece del settore pubblico e privato durante la malattia continuano a percepire la retribuzione da parte del datore di lavoro nella misura e con le modalità previste dai vai contratti di lavoro, con la sola eccezione degli impiegati cui si applica il contratto di lavoro “commercio, terziario e servizi” che sono indennizzati dall’Inps.
Tutti i lavoratori che si trovino nelle condizioni di dover contestare un provvedimento di respinta da parte dell’INPS possono rivolgersi al patronato INCA per una consulenza ed assistenza gratuita, se persistono le condizioni, anche per il contenzioso legale.
L’Assegno unico e universale è un sostegno economico alle famiglie che hanno figli a carico a partire dal 7° mese di gravidanza fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili.
È universale perché è garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico.
È unico perché assorbe altre misure a sostegno della famiglia (restano invece in essere il bonus asilo nido e, dal 2025, il “Bonus nascite”).
L’Assegno unico e universale spetta ai nuclei familiari in cui ricorrono le seguenti condizioni:
- per ogni figlio minorenne a carico, per i nuovi nati decorre dal settimo mese di gravidanza
- per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni, che:
- frequenti un corso di formazione o professionale o universitario
- svolga un tirocinio o un’attività lavorativa con reddito inferiore a 8mila euro annui
- sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego
- svolga il servizio civile universale
- per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
L’importo mensile va da un massimo di 175 euro a figlio per chi ha l’ISEE inferiore a 15mila euro a un minimo di 50 euro a figlio per tutte le famiglie con ISEE pari o sopra i 40mila euro oppure che non presentano l’ISEE. In caso di cessazione del rapporto di lavoro e rioccupazione presso un altro datore di lavoro, il lavoratore deve produrre a quest’ultimo una nuova domanda.
SEDE CENTRALE – MILANO
Corso di Porta Vittoria, 43 – 20122 Milano
Numero Unico di prenotazione: 02.550251
milano@inca.it
ACCOGLIENZA
dal lunedì al venerdì’ dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.00
PREVIDENZA PRIVATI E FONDI SPECIALI – milano@inca.it
Dal lunedì al venerdì 9.00/12.30 – martedì 14.00/16.30
TUTELA DANNO ALLA SALUTE – dannoallasalute.milano@inca.it
Lunedì, martedì, giovedì 9.00/12.30 lunedì 14.00/17.00
PREVIDENZA LAVORATORI DELLO SPETTACOLO – milano@inca.it
Lunedì, martedì, venerdì 9.00/12.30
PREVIDENZA LAVORATORI COMPARTO PUBBLICO – pubblicoimpiego.milano@inca.it
martedì, mercoledì 9.00/12.30
ALTRE SEDI INCA:
SESTO S. GIOVANNI Via Risorgimento,182 | sestosgiovanni@inca.it
CINISELLO BALSAMO Via Frova, 34 | cinisellobalsamo@inca.it
MILANO GORLA Via Boiardo, 20 | gorlamilano@inca.it
COLOGNO MONZESE Via Fontanile, 15 | colognomonzese@inca.it
MILANO VOLTURNO Via Volturno, 43 | milanovolturno@inca.it
PIOLTELLO Via Milano, 28 | pioltello@inca.it
MILANO GIAMBELLINO (permanenza) Via Giambellino, 115 | giambellinomilano@inca.it
ROZZANO Via dei Garofani, 21 | rozzano@inca.it
S. GIULIANO MILANESE Via F.lli Rizzi, 5 | sangiulianomilanese@inca.it
MILANO SAN SIRO P.zza Segesta, 4 | sansiromilano@inca.it
BOLLATE Via Giuseppe Garibaldi, 51/53 | bollate@inca.it
RHO Viale Lura, 6/8 | rho@inca.it
MILANO LAMBRATE Via Conte Rosso, 30 | lambratemilano@inca.it
MILANO VIA PADOVA (permanenza) Via Padova, 36 | viapadova@cgil.lombardia.it